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Negli ultimi anni gli impianti di videosorveglianza si sono sempre più diffusi, visto che rappresentano un’ottimo deterrente contro furti e intrusioni.
La videosorveglianza sui luoghi di lavoro viene utilizzata anche per ottimizzare la produttività, tuttavia si scontra pesantemente con le disposizioni in materia di tutela della privacy del GDPR (Regolamento Europeo 2016/679). Da sempre la normativa ha cercato di trovare un compromesso tra l’esigenza di ridurre il numero di reati legati ai furti e il diritto alla riservatezza di chi viene ripreso.
Chiunque ha il diritto di installare delle videocamere di sicurezza all’interno di uno spazio privato e non è necessario richiedere il consenso di nessuno.
Se le riprese invece riguardano spazi collettivi (condomini o aree comuni) o luoghi di passaggio pubblico, bisogna fare molta attenzione a cosa si inquadra. In ogni caso bisogna richiedere il consenso degli altri condomini e inserire almeno un cartello che avvisa che l‘area è videosorvegliata.
E’ importante sottolineare che chi detiene le immagini non può visionarle quando vuole, come se fosse un proprio canale video privato. Le immagini possono essere visionate solo nel caso in cui si verifichi un reato alla proprietà protetta.
Il datore di lavoro NON PUO’ IN NESSUN CASO controllare i propri dipendenti con un sistema di videosorveglianza, né può giustificare dei provvedimenti disciplinari in base alle immagini ottenute.
Le sanzioni sono molto severe – a volte anche penali – per chi utilizza questo tipo di impianto in maniera impropria. Inoltre non possono essere installate ovunque: no spogliatoi, bagni o ambienti simili. Non possono essere utilizzate telecamere finte perché violano i 4 principi stabiliti dal Garante che vedremo a breve.
Come precisa anche il sito dei Carabinieri, questo impianto di protezione deve avvenire rispettando 4 principi:
Il DM 37/08 stabilisce che anche gli impianti di videosorveglianza devono essere installati da tecnici professionisti abilitati che al termine sono tenuti a rilasciare una dichiarazione di conformità dell’impianto, così come per gli impianti elettrici.
Sul cartello deve essere riportato il titolare del trattamento dati e il fine della ripresa. Solo gli incaricati al trattamento possono visionare le immagini e solo se c’è una reale necessità.
Quindi a meno che non si tratti di un sistema montato su uno spazio di proprietà e che monitori un suolo privato, l’impianto di videosorveglianza non si può improvvisare. Anche nei condomini, l’amministratore deve essere consapevole.
Le riprese possono essere conservate al massimo per 24 ore, poi vanno cancellate. Solo alcuni tipi di attività, come le banche o alcuni enti locali possono conservare le immagini fino a 7 giorni
I soggetti ripresi devono poter accedere ai video in cui sono stati ripresi, così da verificare le modalità di utilizzo del sistema.